1. SCOPO
  2. DURATA
  3. DOMANDA SI AMMISSIONE
  4. DIRITTI DEI SOCI
  5. DOVERI DEI SOCI
  6. DECADENZA DEI SOCI
  7. ORGANI
  8. FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
  9. DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

 

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Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita in Prato

art. 1 - SCOPO

1. L'associazione è apolitica e non ha fini di lucro. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi del Coni e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del Motociclismo e delle discipline ad esso collegate come Mototurismo, Enduro, Motocross, Motorally, Motoslitte (Snowcross), Quad Speedway (Track Racing), Supermoto, Trial, Velocità (Road Racing), e Moto d'epoca. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'awio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva dilettantistica delle stesse discipline sportive indicate. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro, nonché sale di intrattenimento, somministrazione di alimenti e bevande, bar mense, spaccio di prodotti d'interesse al fine di favorire forme di acquisto e di risparmio per gli associati, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO}, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui l'associazione stessa delibererà d'aderire. L'associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali prowedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportive e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società/associazioni affiliate.

6. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

art. 2 - DURATA

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

art. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta, per mezzo domanda di iscrizione, e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni fonna d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Per divenire socio gli interessati dovranno presentare domanda d'ammissione su apposito modulo.

3. L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza, previo esame della richiesta e della eventuale documentazione il cui giudizio negativo deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

4. La qualità di socio viene acquisita previo versamento della quota associativa e viene annotata in apposito registro dei soci.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

7. L'adesione dei Soci è a tempo indeterminato

art. 4 - DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 14.

3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

art. 5 - DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci devono rispettare e osservare le indicazioni contenute nello Statuto, nel Regolamento organico e nelle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

2. Il socio è tenuto al puntuale pagamento della quota associativa

art. 6 - DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

dimissione volontaria;
morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal cons,gho direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria.

3. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. 11 prowedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

4. L'associato radiato non può essere più ammesso.

art. 7 - ORGANI

1. Gli organi sociali sono:

  • l'assemblea generale dei soci;
  • il presidente;
  • consiglio direttivo.

art. 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

art. 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il consiglio direttivo delibera l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

art. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria awerrà mImmo 5 giorni prima mediante affissione di awiso nella sede dell'associazione oppure con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o eventuali canali social della associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione di eventuali regolamenti sociali, per la nomina del consiglio direttivo dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 9, comma 2.

art. 11 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto il favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'art. 21 Codice Civile per deliberare lo scioglimento dea'associazione e devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

art. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 10 giorni prvna dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione oppure con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o eventuali canali social della associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, determinato di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo ne l proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di - esoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti rimborso spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle rormative vigenti. Il consiglio direttivo rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioniverranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno metà dei consiglieri.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

art. 14 - DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidentea cura del consiglio.

3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamentee senza ritardo l'assemblea a ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, e funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

art. 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia f tta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

art. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono compiti del consiglio direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei   quorum di cui all'art. 9, comma 2;

d redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assembleadei soci.

g) la determinazione della quota associativa.

art. 17 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è legale rappresentante in ogni evenienza.

art. 18 - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

art. 19 - IL SEGRETARIO/TESORIERE

1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione deD'a ssociazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

art. 20 - IL RENDICONTO

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

art. 21 - ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

art. 22 - PATRIMONIO

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

art. 23 - SEZIONI

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione sportiva di appartenenza, che tutti i soci si obbligano ad accettare.

art. 25 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento all'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

2 L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe owero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

art. 26 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

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